Caio aveva stipulato con la società Omega una polizza assicurativa sulla vita indicando quali beneficiari gli "eredi legittimi". A causa del successivo decesso del contraente, si apprendeva della stesura di un testamento olografo nel quale Tizio veniva designato erede universale dell'assicurato (senza però alcun riferimento all'esistenza dell'assicurazione sulla vita sottoscritta dal de cuius). Tizio pretendeva, quale erede universale di Caio, di beneficiare delle prestazioni derivanti dalla polizza assicurativa in questione.
Avviato in merito un contenzioso e giunti al terzo grado di giudizio, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che "nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920 c.c., comma 3, un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante; sicchè la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria".
In particolare, qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità (Cass. Sez. 2 n. 26606 del 21/12/2016 e Cass. n. 9388 del 1994 Rv. 488508 - 01, Cass. n. 6531 del 2006 Rv. 594102).
Residua in capo all'assicurato un unico potere, quello previsto dall'art. 1921 c.c., di revocare la designazione del beneficiario. Ma la designazione del beneficiario non si realizza attraverso la modificazione della generica categoria degli eredi legittimi, ma attraverso una specifica individuazione di un nuovo soggetto beneficiario.
Nel caso in esame il testamento non conteneva pacificamente alcuna revoca e ciò in quanto "deve negarsi che, in difetto di alcun riferimento alla designazione formulata nel contratto" una disposizione testamentaria "possa di per se sola integrare univoca manifestazione di volontà di revoca, anche tacita, della (ovvero che sia incompatibile con la) designazione avvenuta nel contratto di assicurazione"
(v. Cassazione civile sez. VI - 15/10/2018, n. 25635)
Avv. Luigi Delle Cave
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