Cassazione civile sez. II, 27/07/2022, (ud. 28/04/2022, dep. 27/07/2022), n.23403
"La collazione ereditaria suppone che si sia in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, giacché essa in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione - è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Perciò l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione (Cass. Sez. 2, 01/02/1995, n. 1159; Cass. Sez. 2, 18/07/2005, n. 15131; Cass. Sez. 2, 12/08/2010, n. 18625). E' tuttavia pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta (Cass. Sez. 2, 23/07/2019, n. 19833)".
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