E' principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione quello secondo cui in tema di separazione fra coniugi, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per mancanza di adeguati redditi propri previsto dall'art. 156 c.c., essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che l'istante sia in grado, secondo il canone dell'"ordinaria diligenza", di procurarsi da solo.
Rimane perciò a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali.
cfr. Cassazione civile sez. I - 21/07/2021, n. 20866
Avv. Luigi Delle Cave
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