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Tutela del Marchio: vietata la rivendita se esiste "rete di distribuzione selettiva" dei prodotti

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 18.12.2018, ha confermato, in materia di tutela del marchio, che l'esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i motivi per i quali il titolare di un marchio può opporsi alla rivendita dei propri prodotti da parte di soggetti esterni alla rete medesima, e ciò anche qualora costoro abbiano acquistato da licenziatari o da rivenditori autorizzati (v. anche Corte Giustizia UE, sentenza 23.4.2009, causa C-59/08).

Va precisato che il sistema di distribuzione selettiva è quel sistema “... nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specifcati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema”.

Nella specie il Tribunale di Milano - con riferimento alla vendita non autorizzata di prodotti da parte di soggetto estraneo ad una rete di distribuzione selettiva - ha accertato l'esistenza di un pregiudizio effettivo all'immagine di lusso e di prestigio dei prodotti conseguente alle loro modalità di presentazione al pubblico, ovvero alla loro piena assimilazione a qualsiasi generico prodotto del settore anche di minore qualità (nonchè all'assenza di qualsivoglia garanzia di specifica professionalità nell'utilizzazione di tali prodotti).

Trattasi di circostanze tutte, secondo il Giudicante, idonee ad escludere l'applicazione del principio dell'esaurimento comunitario di cui all'art. 5, comma 1 c.p.i., in quanto integranti motivi legittimi che possono giustificare l'opposizione del titolare del marchio all'ulteriore commercializzazione dei prodotti ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.

Di qui il Tribunale ha statuito che l'offerta in vendita dei prodotti secondo le modalità descritte non può ritenersi legittimamente eseguita e che, dunque, tale condotta costituisce violazione del diritto sul marchio ai sensi dell'art. 20, lett. a) c.p.i.


Avv. Luigi Delle Cave
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