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  • Immagine del redattoreAvv. Luigi Delle Cave - Pomigliano d'Arco

Se non previsto in contratto, il termine per l'adempimento è fissato dal Giudice

Cassazione civile sez. II - 23/08/2019, n. 21647

"Dall'insegnamento di questo Supremo Collegio - Cass. n 2700/1956, Cass. sez. 3 n 19414/10, Cass. sez. 3 n 15796/09 -, si ricava la consolidata regola iuris che in assenza di pattuito termine d'adempimento la prestazione è immediatamente esigibile e per esigerla non sono indispensabili nè la diffida ad adempiere nè il ricorso al Giudice ex art. 1183 c.c., comma 2, poichè ben potrà il Giudice, chiamato a dirimere la controversia insorta tra le parti in conseguenza dell'inadempimento, apprezzare ex post la congruità del tempo scorso tra la pattuizione e la pretesa d'adempimento.

Apprezzamento - Cass. n 1588/72 - da effettuare alla luce del criterio direttivo ex art. 1183 c.c., comma 2, ossia il tempo scorso deve esser oggettivamente congruo rispetto ai parametri fattuali indicati nella citata norma applicati nello specifico rapporto pattizio.

La Corte capitolina non s'è attenuta a detta regola iuris poichè ha erroneamente ritenuto che in assenza di termine concordato ed in presenza di situazione fattuale, sussumibile in uno dei criteri previsti nell'art. 1183 c.c., comma 2 fosse necessario, previamente, procedere al ricorso al Giudice per la fissazione del termine ad adempiere per potersi configurare situazione di inadempienza del debitore.

Come visto, invece, ciò che ha esclusivo rilievo è la congruità del tempo scorso tra la pattuizione senza apposizione di termine concordato e la pretesa d'adempimento, situazione apprezzabile ex post dal Giudice del contenzioso, poichè lo scorrere di detto adeguato lasso temporale configura, ex se, situazione d'inadempimento.

Dunque la diffida ad adempiere rimessa dall' E. svilupperà gli effetti previsti dall'art. 1454 c.c. una volta che il Giudice del merito di questa controversia riterrà congruo, in base ad uno dei criteri ex art. 1183 c.c., comma 2, il su ricordato lasso temporale scorso nel rapporto contrattuale oggetto di causa.

Quindi il Collegio capitolino in forza delle emergenze di fatto provate in causa aveva l'onere d'apprezzare la congruità del tempo scorso, tra la stipula del preliminare senza la fissazione di apposito termine per l'adempimento e la data della diffida adempiere.

A tele regola altra sezione della Corte d'Appello di Roma s'atterrà nel nuovo esame della questione a seguito della cassazione della sentenza impugnata".


cfr. Cassazione civile sez. VI - 11/09/2010, n. 19414

"Nella memoria illustrativa depositata il 25 giugno 2010 la parte ricorrente ribadisce che ... si tratta di applicare una norma di legge (l'art. 1183 c.c., comma 1), in quanto le parti non avevano stabilito quale fosse il termine entro il quale il contratto avrebbe dovuto essere eseguito.

Si deve tuttavia ritenere che in caso di mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita occorre fare riferimento agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti: occorre cioè procedere alla valutazione di tutti gli aspetti che hanno indotto le parti a raggiungere un certo tipo di accordo, prima di mettere in mora il debitore. Solo in tale prospettiva si può' ritenere decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza (Cass. 6 luglio 2009 n. 15796), secondo la valutazione del giudice del merito".


cfr. Cassazione civile sez. III - 06/07/2009, n. 15796

"Non si ravvisa la dedotta violazione dell'art. 1183 c.c.. Si rammenta che in tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere eseguita autorizza il creditore ad esigerla immediatamente, salvo che, in relazione agli usi, alla natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, che, in mancanza dell'accordo delle parti, è fissato dal giudice. In particolare la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l'obbligo di costituzione in mora ex art. 1454 c.c. può non essere necessario, quando - valutate tutte le circostanze di cui alla seconda parte dell'art. 1183 c.c., comma 1 sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, incensurabilmente valutato dal giudice del merito, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza (cfr. Cass. civ., Sez. 2, 27/01/2003, n. 1149).

Orbene, nel caso di specie, i giudici di appello hanno implicitamente, ma inequivocamente escluso, avuto riguardo alla natura della prestazione, che si trattasse di obbligazione esigibile immediatamente e - con valutazione in fatto, qui insindacabile, perchè motivata in termini adeguati, seppure succinti - hanno ritenuto che non fosse stato superato, in concreto, il limite della normale tollerabilità, avuto riguardo al breve lasso di tempo intercorso dalla stipula dell'accordo e considerato, altresì, l'inizio di adempimento, desumibile dall'acquisizione dei preventivi".


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