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  • Immagine del redattoreAvv. Luigi Delle Cave - Pomigliano d'Arco

La "sincronizzazione" di un'opera musicale rientra tra le facoltà esclusive dell'autore

Cassazione civile sez. I - 12/12/2017, n. 29811


"La "sincronizzazione" è una modalità di utilizzazione di un'opera musicale o di un fonogramma che consiste nel abbinamento di queste con altri e diversi prodotti (generalmente audiovisivi): opere cinematografiche ed assimilate, telefilm, spot pubblicitari o promozionali, ecc.

L'opera musicale non solo viene fissata e riprodotta per esigenze tecniche, ma viene anche abbinata ed inserita - e talvolta manipolata - in un diverso prodotto costituito, a seconda dei casi, da pellicole o opere cinematografiche ed assimilate, opere audiovisive, telefilm, videoclip, filmati pubblicitari, sceneggiati televisivi ed altre simili realizzazioni sonore ed audiovisive.

Vengono pertanto in evidenza, oltre ai diritti esclusivi di registrazione e di riproduzione, anche il diritto di adattamento dell'opera musicale, diritti tutti riservati all'autore dagli artt. 12 ("L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti."), 13 ("Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma"), 18 ("Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera prevista nell'art. 4. L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione."), 61 ("1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo: a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata; b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata; c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.") LDA, come giustamente rivendica la ricorrente e come è da tempo riconosciuto dalla dottrina specialistica ed anche dalla giurisprudenza di merito, atteso che l'abbinamento con le immagini di un'opera musicale può interessare e compromettere il diritto morale dell'autore dell'opera musicale, inteso quale espressione della personalità dell'autore.

L'adattamento audiovisivo dell'opera musicale, infatti, può richiedere modifiche della stessa (tali da costituire una vera e propria elaborazione che dà origine ad un'opera anche parzialmente diversa, se non nuova) e l'adattamento nell'opera così derivata - e questa in sè medesima - può essere incompatibile o in contrasto con il significato o il senso dell'opera musicale.

Insomma, la "sincronizzazione" è senza dubbio un atto ben più complesso della semplice riproduzione ed esige l'esplicito consenso individuale dell'autore dell'opera musicale per il suo abbinamento con immagini, siano esse in movimento o fisse (e altrettanto vale per la "sincronizzazione dei fonogrammi", che presuppone il consenso del loro proprietario e titolare dei relativi diritti di sfruttamento: il produttore fonografico).

La "sincronizzazione", in sostanza, è una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali, che rientra nelle prerogative esclusive del loro autore a mente degli artt. 12 e 61 LDA, a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui la composizione musicale viene abbinata - sia esso opera cinematografica e assimilata, opera audiovisiva, filmato pubblicitario, prodotto multimediale, sceneggiato televisivo e simili - dovendosi ragionevolmente escludere la riconducibilità della "sincronizzazione" dell'opera musicale tra le utilizzazioni ricomprese nell'accezione di "pubblica esecuzione".

Non a caso, la giurisprudenza maggioritaria di merito ha affermato che "viola i diritti d'autore (...) relativi ad un'opera musicale la sua utilizzazione non autorizzata quale colonna sonora sincronizzata per i titoli di testa e di coda di una telenovela", perchè la "sincronizzazione" di un'opera musicale a corredo di immagini in movimento, quale che sia la loro natura, rientra nell'ambito delle facoltà esclusive dell'autore della composizione stessa, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, LDA e laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce violazione anche degli artt. 18 e 61 LDA.

Va pertanto affermato il principio secondo cui:

in tema di diritto d'autore, l'attività di "sincronizzazione" di un'opera musicale - intesa quale abbinamento od associazione permanente tra l'opera e le immagini (fisse o in movimento) - integra un abbinamento della stessa ad immagini, che dà luogo ad un prodotto diverso (un'opera cinematografica, audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili), attività che rientra nell'ambito delle facoltà esclusive dell'autore della composizione stessa, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, LDA e laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce violazione anche degli artt. 18 e 61 LDA.

[...]

In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, la "sincronizzazione", che è una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali, rientra nelle prerogative esclusive del loro autore a mente degli artt. 12 e 61 LDA, a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui la composizione musicale viene abbinata - sia esso un'opera cinematografica o audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili - dovendosi ragionevolmente escludere la riconducibilità della "sincronizzazione" dell'opera musicale tra quelle utilizzazioni ricomprese nell'accezione di "pubblica esecuzione".

In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, l'art. 180 LDA non autorizza la SIAE a concedere il diritto alla "sincronizzazione" delle opere musicali attraverso la loro diffusione coniugata - in via elettronica - con le immagini, nei vari format in cui esse vengono telediffuse, non essendo tale facoltà ricompresa nella richiamata previsione di legge (l'art. 180) e non rientrando tra i compiti istituzionali della SIAE.

In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, il contratto con il quale la SIAE, ai sensi dell'art. 180 LDA, dia "licenza" per l'utilizzazione delle opere musicali in favore di un'impresa radio-televisiva, non comporta l'inclusione della sua utilizzazione nell'ambito di uno sceneggiato televisivo (o fiction o sequal o soap opera) per il tramite della cd. tecnica di "sincronizzazione" dell'opera musicale con le immagini televisive."


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