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Immagine del redattoreAvv. Luigi Delle Cave - Pomigliano d'Arco

L'effetto proprio del Trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto

Come esaustivamente chiarito dalla recente Cass. n. 3986 del 2021 (cfr., amplius, in motivazione): i) «la legge finanziaria del 2007 riconosce la soggettività tributaria del Trust, inserendolo tra i soggetti passivi delle imposte dirette (Ires) alla stregua di un ente. Più precisamente, il comma 74 dell'articolo 1 della citata legge ha modificato l'articolo 73 del Tuir, introducendo nelle lettere b), c) e d) del comma 1 anche il trust tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, a seconda dell'attività svolta (commerciale o non commerciale) e della residenza. […]. In definitiva, con l'emanazione della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il legislatore nel rilevare l'impossibilità di attribuire la soggettività passiva ai soggetti coinvolti nel trust (settlor, trustee e beneficiari), ha optato per la soggettivazione del trust stesso, dato che consente un'imputazione autonoma della capacità contributiva; il trust viene considerato, pertanto, secondo la previsione normativa, un soggetto passivo delle imposte dirette (v. Cass. Sentenza 21 giugno 2019, n. 16700), benché privo di soggettività giuridica di tipo civilistico..»; ii) «…la previsione dell'art. 73, comma 1, del Tuir, che individua espressamente i trusts tra i soggetti passivi Ires (nei soli casi in cui dall'atto istitutivo ovvero da altri documenti anche redatti in epoca successiva, manchi del tutto l'indicazione dei beneficiari), non comporta una loro soggettività assoluta ai fini dell'imposizione diretta. E' infatti un concetto ormai elaborato dalla dottrina che il legislatore possa disporre della soggettività tributaria prescindendo dalle altre forme di soggettività, e che il sostrato minimo sul quale il legislatore può costruire la soggettività tributaria stessa è la separazione o l'autonomia patrimoniale, e non già la soggettività civilistica. Vale osservare, quindi, come dalla soggettività IRES non possa inferirsi il riconoscimento di una capacità generalizzata del trust di essere soggetto passivo anche di altri tributi. Questa tesi appare difatti contrastare con il divieto, posto dall'art. 14 delle preleggi, di interpretazione analogica delle norme eccezionali, qual è quella che, a fini specifici e determinati dallo stesso legislatore, riconosce una limitata forma di soggettività, ai soli fini tributari, ad una organizzazione priva di personalità giuridica»; iii) «…non può, in ogni caso, leggersi l'art. 73 del TUIR nel senso che il legislatore abbia attribuito al trust la personalità giuridica, né, tantomeno, può la giurisprudenza elevare a soggetto giuridico i centri di interessi e rapporti che non lo sono, posto che l'attribuzione della soggettività giuridica è appannaggio del solo legislatore…». Pertanto, si legge ancora nella indicata pronuncia, si deve ribadire «l'inesistenza della soggettività del trust, il quale - come chiaramente emerge dall'art. 2 della afferente Convenzione dell'Aja dell’1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364 - costituisce un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale "istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato". Principio che trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il trust traslativo non è un ente dotato di personalità giuridica; l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105), per cui va escluso che possa ritenersi che esso possa essere titolare di diritti e tanto meno essere considerato soggetto passivo di imposta (v. Cass. n. 2043/2017; n. 12718/2017).[…] Si tratta, invece, di un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee (Cass. civ. sez. I, n. 3456/2015; Cass. civ. sez. V 25478/2015 Cass. civ. sez. II n. 28363/2011)». La peculiarità dell'istituto risiede, dunque, nello "sdoppiamento del concetto di proprietà", tipico dei Paesi di common law: la proprietà legale del trust, attribuita al trustee, ne rende quest'ultimo unico titolare dei relativi diritti (sia pure nell'interesse dei beneficiari e per il perseguimento dello scopo definito), ma i beni restano segregati e quindi diventano estranei non soltanto al patrimonio del disponente, ma anche a quello personale del trustee che deve amministrarli e disporne secondo il programma del trust (cfr. Cass. n. 9320 del 2019 e Cass. n. 16550 del 2019, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 3986 del 2021).

Deve escludersi, allora, che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti, e ciò trova conferma nel fatto che, come anticipato, l'effetto proprio dello stesso non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, bensì di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (cfr. Cass. 9 maggio 2014, n. 10105).

Cfr. Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 1826 Anno 2022


Avv. Luigi Delle Cave

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