Ai sensi dell'art. 900 c.c. le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 14508/2017, ha chiarito che l'elemento differenziale tra vedute e luci è la possibilità o meno di esercitare agevolmente la prospectio (ex plurímis, Cass. 05/01/2011, n. 233).
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che, previa corretta ricognizione del principio informatore della materia, e con apprezzamento in fatto argomentato congruamente attraverso il richiamo alla documentazione fotografica allegata alla CTU, aveva accertato che la struttura delle inferriate - per l'ampiezza delle grate e per l'apposizione nel punto mediano dello spessore del muro - non permetteva la veduta laterale ed obliqua, concludendo che le aperture dovevano essere qualificate alla stregua di luci e non di vedute.
Con sentenza n. 16583/2016 la Corte di Cassazione ha confermato che un'apertura munita di inferriata non può essere considerata veduta laddove le inferriate si presentino molto vicine tra loro (nella specie appena 25 cm) e, dunque, non siano idonee a consentire una comoda inspectio in alienum, né, tanto meno, una comoda prospectio, requisiti entrambi necessari per potersi parlare di veduta in senso tecnico.
Invero, come ha avuto modo di affermare la Corte anche in altre occasioni, l'esistenza di un'inferriata, le cui maglie non consentano di sporgere il capo e di prospicere in alienum, costituisce un indice sufficiente per escludere che l'apertura sia una finestra prospettica e per farla considerare una finestra lucifera, e ciò anche se non abbia i requisiti legali prescritti per le luci (in questo cfr Cass. n. 1473 del 18/05/ 1971).
Sul punto va precisato che "stante la mancanza nel nostro ordinamento di un tertium genus, non possono essere qualificate che come luci quelle aperture che di fatto, e quali che siano le ragioni, non consentono l'inspectio in alienum, né tanto meno una comoda prospectio, quand'anche non siano state rispettate le prescrizioni dettate dall'art. 901 eod. civ., con la conseguenza che il vicino può sempre esigere la loro regolarizzazione, ovvero occluderle se concorrono le condizioni all'uopo previste e disciplinate dall'ordinamento".
In particolare, precisa la Suprema Corte che le luci irregolari, pur potendo configurarsi come servitù, escludenti la facoltà del vicino di chiuderle con le proprie costruzioni, non possono, tuttavia, a causa del carattere negativo e non apparente dell'indicato contenuto, essere acquistate per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ma solo in forza di titolo convenzionale, sicché, mancando un siffatto titolo, il vicino può in ogni tempo chiederne la regolarizzazione, ovvero occluderle mediante appoggio di una nuova fabbrica.
Pertanto, il fatto che una luce irregolare sia stata realizzata sotto l'impero del vecchio codice civile e che il proprietario del fondo vicino non si sia avvalso della facoltà di chiuderla con una propria costruzione, non fa sorgere alcuna situazione favorevole, nè tanto meno di diritto quesito, per il proprietario del fondo in cui la luce stessa si apre, potendo sempre il primo chiederne la regolarizzazione.
Invero, l'art. 902 c.c. afferma che "l'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'articolo 901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto".
L'art. 901 c.c. precisa che "le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati; 2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori; 3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa".
Qualora sia impossibile far acquistare alle luci irregolari, mediante gli opportuni adattamenti, i requisiti stabiliti dalla legge, deve disporsene la chiusura a prescindere dalla richiesta del vicino di costruire in appoggio o in aderenza (Cass. 3508/1975).
Avv. Luigi Delle Cave
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