Avv. Luigi Delle Cave - Pomigliano d'Arco
Locazione - avviamento commerciale - indennita'
In tema di locazione di immobili urbani, l'ulteriore indennità per la perdita di avviamento di cui al comma 2 dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978, è dovuta, ai sensi della norma indicata, qualora l'immobile venga adibito all'esercizio della stessa attività o di attività a questa affini incluse nella medesima tabella merceologica e tale esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. Con tale previsione, invero, imponendo una interruzione temporale tra le due attività , il legislatore ha inteso impedire che il nuovo conduttore si avvantaggi dell'avviamento prodotto dal precedente e, pertanto, riconnette tale indennità non alla cessazione del contratto, ma alla identità delle due attività , quella svolta dal precedente e quella svolta dal nuovo conduttore, purché tra l'una e l'altra corra un periodo temporale non superiore ad un anno. (Cassazione civile sez. III, 25/07/2008, n.20435)
Avv. Luigi Delle Cave
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