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  • Immagine del redattoreAvv. Luigi Delle Cave - Pomigliano d'Arco

Covid 19: il dipendente può legittimamente rifiutarsi di lavorare se esposto al rischio di contagio

Con ricorso depositato in data 4.8.2020, il datore di lavoro Tizio proponeva opposizione all’ordinanza del 7.7.2020 con la quale, Caio, dipendente in servizio al punto vendita di Alpha, era stato reintegrato nel posto di lavoro, avendo il Tribunale ritenuto l’insussistenza della giusta causa del licenziamento comunicato il 10.4.2020.

Sosteneva l’opponente che il recesso sarebbe stato assistito da giusta causa per avere il dipendente, durante il turno notturno di servizio, “detto ad un cliente che se non avesse avuto la mascherina di protezione, non gli avrebbe fatto la transazione in cassa per l’acquisto di due prodotti del market” (due pacchetti di sigarette).

A detta del datore di lavoro il dipendente sarebbe stato “inadempiente nei confronti dei suoi obblighi contrattuali” per aver “disatteso le indicazioni aziendali previste in questo periodo di emergenza sanitaria”, e aver “danneggiato gravemente l’immagine aziendale”.

Si costituiva ritualmente l’opposto chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.

All'esito dell'istruttoria, il Tribunale ha accertato che la condotta censurata da parte datoriale era inidonea a ledere definitivamente la fiducia alla base del rapporto di lavoro, così non integrando violazione del dovere di fedeltà posto dall’art. 2105 c.c. né, tantomeno, giusta causa di licenziamento.

Nella specie, il lavoratore si è limitato ad esercitare il proprio diritto, costituzionalmente garantito, a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza.

L’esimente dello stato di necessità gli consentiva del resto, pur in assenza di una specifica disposizione di legge, anche di astenersi dal lavoro poiché lo svolgimento della prestazione lo esponeva ad un rischio di danno alla persona.

Alla luce di quanto prospettato l’ordinanza conclusiva della prima fase del giudizio è stata integralmente confermata, anche sotto il profilo economico - risarcitorio.

(Tribunale di Arezzo, Sez. Lav., 13 gennaio 2021, n. 9)


Avv. Luigi Delle Cave


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