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La cessione del credito pro soluto e le contestazioni afferenti il titolo

Illustriamo un nostro recente parere su una questione controversa in giurisprudenza. La soluzione da noi proposta è stata di recente confermata dal Tribunale di Pavia sent. n. 494/2017. E’ principio di diritto applicato dalla giurisprudenza che, a seguito della cessione del credito, il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario. Pertanto il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni afferenti il rapporto obbligatorio, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento (Cass., 17.1.2001, n. 575; Cass., 11.5.2007, n. 10833; Cass., 15.3.2007, n. 5998; Cass. 7.4.2009 n. 8373 ). E ciò anche tenendo conto che, con la cessione pro soluto, la cedente non assume obblighi nei confronti della cessionaria, tanto ciò vero che quest'ultima può subire da parte del debitore ceduto contestazioni sul credito, anche con riguardo al titolo o ai relativi fatti costitutivi (cfr. Cass. 7 aprile 2009 n. 8373) Il Tribunale di Pavia (sent. n. 494/2017) ha confermato: "Nella fattispecie, i mutuatari dovevano sollevare nei confronti della cessionaria ogni eccezione inerente il titolo negoziale, la sua validità, la validità degli addebiti, al fine di ottenere l’accertamento dell’esistenza o meno della causa debendi per gli importi derivanti dal contratto di mutuo”.


Avv. Luigi Delle Cave


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