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Immagine del redattoreAvv. Luigi Delle Cave - Pomigliano d'Arco

E' nullo il licenziamento intimato in costanza di emergenza Covid 19 (T. Mantova sez. lav. 11/11/20)

Con ricorso depositato in data 1.9.2020, Caia conveniva avanti al Tribunale di Mantova la società Alpha. Il procuratore della ricorrente esponeva: che Caia era stata assunta da Alpha – che svolge attività di commercio al dettaglio di abbigliamento e bigiotteria - in data 10.5.2018 con sede presso l'unità locale in Omega; che nel mese di marzo 2020 la ricorrente veniva posta in CIG a causa dell'emergenza sanitaria sino alla fine del mese di maggio; dal 01.06.2020 al 30.06.2020 veniva collocata in ferie e con comunicazione del 09.06.2020, il datore di lavoro le comunicava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, precisando “Con la presente ci dispiace comunicarle che é emersa la necessità di risolvere il rapporto di lavoro ai sensi dell' art.3 L. 604/1966 per giustificato motivo oggettivo per chiusura sede operativa sita in Omega (MN) e successiva cessazione dell'attività dell'azienda. Tenuto conto del periodo di preavviso previsto dalla legge e di contratto il rapporto cesserà alla data del 30.06.2020”; che in realtà la società resistente non ha cessato l'attività aziendale poiché non solo è ancora attivo il negozio in Omega (MN), ma sono ancora attivi i punti vendita di(omissis) (VR) (omissis) (BS) e (omissis) (BS). Tanto premesso eccepiva la nullità del licenziamento per violazione dell' art. 46 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia”), convertito in L. n.27/2020 e succ. integrazioni.

La società Alpha non si costituiva e, pertanto, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione della prima udienza, veniva dichiarata contumace.

La causa, istruita mediante la documentazione versata in causa dalle parte, veniva discussa e decisa.

Il ricorso é risultato fondato e meritevole di accoglimento.

Invero si legge nella decisione che "il divieto generalizzato di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo é stato inizialmente introdotto dall'art. 46 del Decreto c.d. Cura Italia (D.L. n. 18/2020) fino alla data del 17 maggio 2020, é stato prorogato con il Decreto c.d. Rilancio ( D.L. n. 34/2020) fino alla data del 17 agosto 2020 e nuovamente prorogato con 1'art. 14 del c.d. decreto Rilancio 2 (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) che consente di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver concluso il periodo di ammortizzatori sociali previsti dall' art. 1 del Decreto o soltanto dopo aver fruito dell'agevolazione contributiva prevista da1l' art. 3 del D.L. 104/2020. Trattasi di una tutela temporanea della stabilità rapporti per salvaguardare la stabilità del mercato e del sistema economico ed é una misura di politica del mercato del lavoro e di politica economica collegata ad esigenze di ordine pubblico".

Dal carattere imperativo e di ordine pubblico della disciplina del blocco dei licenziamenti consegue la nullità dei licenziamenti adottati in contrasto con la regola, con una sanzione ripristinatoria ex art. 18, 1° comma, L. 300/1970 e ex art. 2 d.lgs. 23/2015 (derivando la nullità ‘espressamente' dall' art. 1418 c.c.).

Di qui il Tribunale ha statuito che la ricorrente, pacificamente licenziata in data 9.6.2020 in violazione del divieto di cui sopra, dovrà essere reintegrata nel posto di lavoro precedentemente occupato e la società Alpha dovrà essere condannata al pagamento della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dalla data del licenziamento fino alla riammissione in servizio, ferma restando la facoltà della lavoratrice di optare per l' indennità sostitutiva della reintegra.

Tribunale Mantova sez. lav., 11/11/2020, (ud. 11/11/2020, dep.11/11/2020), n.112


Avv. Luigi Delle Cave


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