Avv. Luigi Delle Cave - Pomigliano d'Arco

17 set 20191 min

Locazione - avviamento commerciale - indennita'

Aggiornato il: 21 apr 2021

In tema di locazione di immobili urbani, l'ulteriore indennità per la perdita di avviamento di cui al comma 2 dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978, è dovuta, ai sensi della norma indicata, qualora l'immobile venga adibito all'esercizio della stessa attività o di attività a questa affini incluse nella medesima tabella merceologica e tale esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. Con tale previsione, invero, imponendo una interruzione temporale tra le due attività, il legislatore ha inteso impedire che il nuovo conduttore si avvantaggi dell'avviamento prodotto dal precedente e, pertanto, riconnette tale indennità non alla cessazione del contratto, ma alla identità delle due attività, quella svolta dal precedente e quella svolta dal nuovo conduttore, purché tra l'una e l'altra corra un periodo temporale non superiore ad un anno. (Cassazione civile sez. III, 25/07/2008, n.20435)

Avv. Luigi Delle Cave

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